Info Polizze Banca e Intermediari Finanziari ex art. 107
Abbiamo realizzato questa pagina con l'intento
di chiarire, in modo definitivo, quanti ogni
giorni ci chiamano chiedendoci di attivare la
nostra esperienza e conoscenza per il
reperimento di Polizze fidejussorie ex art. 107
e/o bancarie.
Iniziamo nello specificare che cosa significa,
in gergo, Polizze 107.
107 è riferito all'Articolo riportato nella
Legge 385/93 ovvero il T.U.B. Testo Unico
Bancario con cui gli intermediari finanziari con
determinati criteri oggettivi, riferibili
all'attività svolta, alla dimensione e al
rapporto tra indebitamento e patrimonio, sono
iscritti in un elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia. Oltre all'iscrizione su tale
elenco i soggetti, ovvero gli Intermediari
Finanziari rimangono iscritti anche nell'Elenco
Generale di cui all'Art. 106 della stessa Legge.
Per verificare l'iscrizione di un Intermediario
Finanziario nelle more dell'ex Art. 107, lo
potete trovare nel sito di
Banca D'Italia alla
voce Vigilanza, Intermediari Finanziari,
Albi ed
Elenchi di Vigilanza.
Piediluco (TR) - Il Lago
In questo Elenco Speciale sono riportate tutte
le banche, le società di leasing di factoring,
le società di cartolarizzazione e le società,
intermediari finanziari, che
rilasciano Polizze Fidejussorie ai sensi e per
gli effetti dell'Art. 107.
Fino al 31/12/2007 era esistente l'Ufficio
Italiano dei Cambi, ente in cui venivano
iscritti gli Intermediari Finanziari ai sensi
dell'Art. 106 della Legge 385/93 T.U.B.. Questo
ente è stato soppresso e dal 1° gennaio 2008
tutti gli Interemdiari Finanziari
precedentemente gestiti dall'U.I.C. sono passati
sotto la gestione ed il controllo di Banca
D'Italia
www.uic.it . Tutte le funzioni
dell’Ufficio Italiano dei Cambi confluiscono
nella Banca d’Italia.
Nel nostro settore finanziario, ed in
particolare quello delle Polizze Fidejussorie,
il Presidente della Repubblica con apposito
Decreto emanato nel
1982 n. 348, stabiliva che
le società, benvise dallo Stato, nel rilascio di
Fidejussioni e Cauzioni, oltre a compagnie di
Assicurazioni sono Intermediari Finanziari ex
art. 107 cioè banche ed Istituti di Credito.
Ora per allora il mercato è rimasto fermo ed
allineato su questo D.P.R., osservando che solo
la
Legge Finanziaria 2008 ha modificato
sostanzialmente le Polizze Fidejussorie verso
l'Agenzia delle Entrate che sono state
sostituite con i Consorzi FIDI.
Il settore delle Polizze Fidejussorie ex art.
107 è molto attento all'assunzione del rischio,
nell'ambito della valutazione dei dati
finanziari e delle consistenze patrimoniali del
Contraente/Richiedente.
INDICAZIONI DI MASSIMA ORIENTATIVE ED INDICATIVE
Precisiamo che, gli intermediari Finanziari e/o
Banche rilasciano Polizze Fidejussorie in base a
questi punti:
-
Non sono graditi rischi sul DARE ovvero su pagamenti e forniture se NON garantiti da deposito liquido a pegno di importo fino al 50% e durata della garanzia concessa;
-
Non sono gradite le assunzioni di rischi su Contraente e Beneficiario privati;
-
Non sono gradite assunzioni di rischi su contributi Provinciali, Regionali e/o Nazionali se il Contraente non ha solide capacità finanziarie e patrimoniali. In mancanza di queste si può intervenire con un eventuale/i coobbligato/i con requisiti patrimoniali e finanziari decisamente capienti o attraverso deposito di denaro liquido a pegno per una durata e importo minore o uguale a quello oggetto della garanzia.
-
Le banche e/o gli Intermediari Finanziari ex art. 107 gradiscono Polizze Fidejussorie dove il Beneficiario è un Ente e/o una Istituzione e dove il Contraente ha sufficienti requisiti finanziari e consistenze patrimoniali (immobili) capaci di assistere la garanzia prestata.
PROCEDURE
Nell'ambito di una nostra attività a favore del
Cliente per la consulenza e mediazione destinata
al reperimento di tale prodotto finanziario
necessitiamo di:
-
Privacy, sottoscrizione del Modulo di trattamento dati personali
-
Regolare Mandato di Mediazione Creditizia
-
Versamento, alla sottoscrizione del Mandato, di € 180,00 quale contributo spese
-
Invio di tutta la documentazione richiesta, in base alla tipologia di Polizza Fidejussoria richiesta. (La documentazione dovrà esserci resa solo, in triplice copia fotostatica, leggibile, da inviare all'indirizzo della nostra società.)
-
Percentuale di Mediazione Creditizia che verrà conteggiata sul valore della garanzia e verrà pagata solo al raggiungimento dell'obiettivo, ovvero solo all'accettazione dell'emissione della Polizza Fidejussoria. Nessun importo oltre ai € 180,00 ci è dovuto in caso di esito negativo.
PRE FATTIBILITA'
Viene attivata una PRE-CONSULENZA gratuita, con
la quale facciamo un primo screening sulla
richiesta. Ovvero cerchiamo di analizzare,
tramite consulenza telefonica, preventivamente
l'esigenza del Cliente, tipologia della Polizza
Fidejussoria, contattandoci al 199.30.11.17
N.U.R.A..
TEMPI e METODI
La nostra attività di consulenza verte, in una
prima fase, nell'analisi della documentazione
fornita e in base agli elementi prodotti, ad una
prima valutazione e pre-fattibilità, con
l'individuazione della/e società disponibile/i
alla valutazione della richiesta e quindi
all'istruttoria.
Tempi medi di risposta (delibera favorevole o
sfavorevole) 40 gg. lavorativi dalla consegna di
tutta la documentazione.
ATTENZIONE
Non garantiamo il buon fine dell'operazione.
Non facciamo alcuna promessa di emissione di Polizza Fidejussoria prima della risposta definitiva da parte dell'Intermediario Finanziario o Banca individuata ma, ci atteniamo alla nostra esperienza professionale ed alla buona esecuzione dell' attività effettuata a favore della nostra stimata Clientela. Tutte le informazioni, riferite alle pratiche istruite a favore della nostra Clientela, possono essere richieste per telefono o per EMail. I nostri Consulenti vi terranno debitamente informati sull'andamento del nostro operato.
Gli
Intermediari Finanziari e/o Banche interpellate
a loro insindacabile giudizio, possono chiedere,
in fase di istruttoria:
Ulteriore documentazione in merito alla pratica,
per eventuali approfondimenti.
Coobbligazioni da parte di società e/o persone
fisiche con contestuale invio della relativa
documentazione di natura finanziaria e
patrimoniale.
Depositi liquidi a pegno e garanzia per la
durata della Polizza Fidejussoria. Tali depositi
possono essere in una percentuale inferiore a
quella della garanzia o uguale e/o maggiore
della garanzia concessa. Solitamente i depositi
possono essere effettuati tramite una Banca di
conoscenza del Richiedente/Contraente con
vincolo a favore dell'intermediario Finanziario
accettante.
Per qualsiasi ulteriore informazione non esitate
a contattarci al n. 199.30.11.17
o scriverci a
info@sgdlf.it
il nostro personale, consulenti, collaboratori è
a vs. completa disposizione
Direzione Commerciale